PDND
Piattaforma Digitale Nazionale Dati
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La permette alle PA di scambiare informazioni in maniera semplice e sicura
Art. 3 Obblighi e termini di accreditamento alla PDND
Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all'accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API).
Art. 4 Trasmissione dell'elenco dei soggetti accreditati alla PDND
Il Gestore della PDND trasmette trimestralmente all'AgID l'elenco dei soggetti aderenti alla PDND, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-bis del CAD nei confronti dei soggetti che violano gli obblighi di cui all'art. 3.
Art. 5 Disposizioni transitorie e finali
Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Videotutorial a cura della Società PagoPA
I soggetti di cui all' sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all' ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023.
I soggetti di cui all' sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all' ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024.
I soggetti di cui all' sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all' ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024.
Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell' decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e' punita ai sensi degli articoli e .
Soggetti a cui si applicano gli obblighi del decreto 22 settembre 2022
società a controllo pubblico, come definite nel , escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b) [*]