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Piattaforma Digitale Nazionale Dati

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Obblighi e termini di accreditamento alla PDND - DECRETO 22.09.2022 della Presid. Cons. Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale

G.U.R.I.

Art. 3 Obblighi e termini di accreditamento alla PDND

  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2023.

  2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 31 marzo 2024.

  3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del CAD sono tenuti ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla PDND entro il 30 settembre 2024.

  4. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vigono anche per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 7, del CAD, decidono di continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

  5. Il Gestore della PDND pubblica e aggiorna, sul Portale PDND, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per procedere all'accreditamento e allo sviluppo delle interfacce di programmazione (API).

  6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e' punita ai sensi degli articoli 18-bis e 50-ter del CAD.

  • soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del CAD =

    enti pubblici

  • soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del CAD =

    gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse

  • soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del CAD =

    società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b) [*]

[*] «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Art. 4 Trasmissione dell'elenco dei soggetti accreditati alla PDND

  1. Il Gestore della PDND trasmette trimestralmente all'AgID l'elenco dei soggetti aderenti alla PDND, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 18-bis del CAD nei confronti dei soggetti che violano gli obblighi di cui all'art. 3.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

  1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono anche aderire alla PDND sin dalla data di pubblicazione del presente decreto.

  2. Fermi restando in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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